Fonte foto: https://www.pexels.com/en/search?q=taxes
La Corte Ue si è finalmente pronunciata in materia di Iva, facendo emergere l’illegittimità delle norme nazionali. Queste infatti impediscono, o quantomeno rendono molto difficoltosa, la possibilità di chiedere il rimborso di un’imposta erroneamente addebitata in fattura.
Inoltre le norme sarebbero contrarie alle direttive europee e ai principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, fondamentali all’interno dell’Unione. Vediamo quindi di analizzare la decisione della Corte Ue sull’Iva, anche rispetto all’ordinamento italiano.
Il primo punto su cui si appoggia la decisione della Corte Ue sull’Iva è, come abbiamo già anticipato, il principio di neutralità dell’imposta. Questa regola mira a non incidere troppo negativamente con l’Iva sul soggetto passivo, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività economiche. In pratica, quando un soggetto:
E’ possibile chiedere la rettifica, e quindi il rimborso dell’imposta stessa. Inoltre gli altri Stati membri non potranno utilizzare questa situazione come elemento valutativo.
Per quanto riguarda il principio di effettività la Corte Ue ha bollato come illegittime tutte le normative, o le prassi nazionali, che in qualche modo precludono la possibilità di rimborso ad un soggetto. Tuttavia è stato sottolineato come sia necessario imporre un limite di tempo entro il quale può essere inoltrata la richiesta.
Perciò quando un soggetto passivo, dopo la scadenza dei termini per ricorrere, viene a conoscenza di elementi per i quali può richiedere una detrazione, potrà sempre farlo purché avvenga nei termini della normativa nazionale.
In conclusione la Corte Ue ha stabilito che, se da un lato gli Stati membri hanno il dovere di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi formali, dall’altro queste non devono pregiudicare i principi che regolano il meccanismo dell’Iva.
Per quanto riguarda la normativa italiana che regola le rettifiche e i rimborsi dell’Iva, possiamo dire che i termini per fare ricorso sono molto più estesi rispetto a quelli di altri paesi. Ciononostante è sempre necessario il rispetto dei limiti perentori, anche perché alla loro scadenza sarà possibile affidarsi solamente all’autotutela.
Questa soluzione però rimane un potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria e per questo poca adatta ad assicurare un’applicazione uniforme ai principi dell’Unione Europea.
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