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Il TFR, ossia il Trattamento di Fine Rapporto, è una somma di denaro corrisposta ai dipendenti pubblici nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. L’assegno è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua.
Dall’1 maggio 2014, la retribuzione annua lorda considerata come base per il calcolo del TFR non può eccedere i 240.000 Euro.
Possono usufruire di questo trattamento i dipendenti pubblici assunti:
Anche se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da prima del 2 giugno 1999 e fino al 30 maggio 2000, il lavoratore viene comunque iscritto al Trattamento di Fine Servizio (TFS), che consta dell’indennità di buonuscita e il premio di servizio.
Il TFR è dovuto sia agli iscritti che ai loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. La somma è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare richiesta: è l’ente o l’amministrazione di appartenenza che compilerà il modello TFR1.
Ai dipendenti che hanno terminato il servizio e maturato i requisiti pensionistici a partire dall’1 gennaio 2014, il pagamento è corrisposto sotto forma di:
La quota verrà accreditata sul conto corrente bancario o postale o tramite altra modalità di pagamento elettronico.
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