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Sospensione legale: se l’amministrazione non risponde, si cancella l’ipoteca

Se l'ente creditore non risponde entro il termine di 220 giorni, il silenzio determina l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
Anna Lauria 21 Febbraio 2024
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Se l’ente creditore non risponde entro il termine di 220 all’istanza di autoannullamento delle cartelle inviata dal contribuente, il silenzio determina l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che nell’ ordinanza 31220 del 9 novembre 2023 ha accolto il ricorso di un contribuente.

Ad avviso della Suprema Corte la sentenza d’appello ha sbagliato a dichiarare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria rispetto ai crediti a carico dal contribuente contenuti in sei differenti cartelle emesse su ordine dell’Agenzia delle Entrate, poiché nel caso specifico era stata tempestivamente presentata dal ricorrente la dichiarazione con indicati i motivi per cui queste non erano dovute. Infatti, l’ente creditore, ovvero l’Agenzia delle Entrate, aveva omesso di inviare al contribuente una risposta entro il termine di 220 giorni.

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Cosa dice la normativa

La normativa vigente è molto chiara in proposito. L’art.1, comma 540, della legge 228/12, legge di stabilità 2013, prevede che in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione di idoneità o meno dei documenti prodotti e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, una volta che sia trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, le partite vengono annullate di diritto e il contribuente viene automaticamente considerato come discaricato dai relativi ruoli. Devono poi essere eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i relativi importi.

Ciò significa che il silenzio dell’amministrazione, maturato dopo 220 giorni trascorsi senza che la stessa abbia fornito alcuna risposta, deve considerarsi come silenzio assenso e di conseguenza l’iscrizione ipotecaria deve considerarsi illegittima e perciò passibile di annullamento.

Ad avviso della Cassazione non può quindi trovare accoglimento la teoria secondo cui l’ente creditore avrebbe potuto pretendere il pagamento dei crediti portati nei ruoli, facendo sopravvivere l’iscrizione ipotecaria. Le eventuali nuove azioni esercitabili per i medesimi crediti dovranno necessariamente giustificare una nuova iscrizione sulla base di differenti titoli.

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